Art. 2.
(Esclusioni).

      1. Il divieto previsto dall'articolo 1 non si applica se sussiste un interesse pubblico attuale alla pubblicazione o al trattamento ovvero se la pubblicazione o il trattamento sono preventivamente autorizzati dal Ministro della giustizia.
      2. Sono sempre consentiti la pubblicazione o il trattamento degli atti, delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 1, se la persona sottoposta al procedimento penale presta per iscritto il proprio consenso al trattamento o alla pubblicazione.
      3. In caso di pluralità di condannati, il divieto di cui all'articolo 1 non si applica soltanto se il consenso è rilasciato per iscritto da ciascuno di loro. In caso di pluralità di persone sottoposte al procedimento penale, sono sempre consentiti la pubblicazione o il trattamento degli atti, delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 1, se la persona nei cui confronti siano stati pronunciati una sentenza di assoluzione, di non luogo a procedere, di non doversi procedere o un provvedimento di archiviazione vi abbia acconsentito per iscritto. In tal caso, nella pubblicazione o nel trattamento deve essere omesso ogni riferimento alle altre persone sottoposte al medesimo procedimento penale che non abbiano prestato analogo consenso.
      4. Il divieto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non si applica in relazione alla persona che ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, al delinquente o al contravventore abituale o professionale.
      5. Il divieto previsto dall'articolo 1 non si applica in relazione alle persone che esercitano o hanno esercitato funzioni pubbliche, sempre che le notizie o i dati abbiano rilievo attuale sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
      6. Il trattamento dei dati giudiziari di cui al comma 1 dell'articolo 1 è sempre consentito ove sia necessario per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per

 

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esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.